Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico
Art. 1. Organizzatore - Norme applicabili
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da Nautilus S.r.l. - via Gianturco, 10/12 - 09125 Cagliari - tel. 070/344194 - fax 070/3481130 - e-mail: info@nautilus-viaggi.com - Autorizzazione regionale n. 19.
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
Art. 2. Contenuto del contratto - Descrizione del pacchetto turistico
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato. In ogni caso, il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della C.C.V. 23.4.1970.
Art. 3. Nozione di pacchetto turistico
I pacchetti turistici (art.2/1 d. lgs 111/95) hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto,
- alloggio,
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio,
[omissis ...] che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
Art. 4. Prenotazioni - Prezzo - Revisioni - Acconti
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l'Organizzatore invierà relativa conferma - anche a mezzo sistema telematico - al cliente, anche presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Quest'ultima, in possesso di regolare licenza, consegnerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta saranno fornite dall'Organizzatore in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% del prezzo e l'intera quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della partenza, sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi del comma precedente. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella - come sopra determinata - prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Il mancato ricevimento dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Tale prezzo potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza, soltanto in conseguenza alle variazioni di costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti e tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma. Le modifiche da parte del Viaggiatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al Viaggiatore delle maggiori spese sostenute. Le spese minime di variazione per servizi già confermati sono pari a 30 euro.
Art. 5. Assicurazioni - Fondo di Garanzia
L'Organizzatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 d. lgt. n. 111 del 17 marzo 1995, la polizza assicurativa n. 055679978 con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. Inoltre, il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative.
Ai sensi dell'art. 21 d. lgt. 111 del 17 marzo 1995 sarà istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
Art. 6. Accordi specifici
Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, cosi come descritto nel Catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art. 7. Cessione del Contratto - Recesso - Annullamento
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione:
- che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera ed ai servizi di trasporto;
- che il cedente dia comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza...);
- che il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione ovvero preventivamente a seguito di sua esplicita richiesta. Il rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota di iscrizione, se prevista.
A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata nei termini di cui al precedente punto b). L'Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori dei servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'Organizzatore alle parti interessate.
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%;
- modifiche essenziali del contratto richieste dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto, e prima della partenza e non accettate dal Viaggiatore.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di un eventuale pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta alternativa. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore, ivi compresi: scioperi, sospensioni o annullamenti per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, saccheggi, calamità, atti di terrorismo, epidemie dichiarate ufficialmente.
Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate nei commi precedenti, dovrà darne comunicazione scritta o con mezzi informatici all'Organizzatore e gli saranno addebitate, oltre al costo di gestione pratica, la quota di iscrizione, se prevista, e le seguenti penalità:
- sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione;
- sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 30% della quota di partecipazione;
- sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione;
- sino a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 75% della quota di partecipazione;
- decorso tale termine: 100% della quota di partecipazione.
Art. 8. Modifiche e annullamento del pacchetto turistico
L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure dovrà rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per serie e giustificate ragioni, l'Organizzatore metterà a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e di posti e a condizione che detto mezzo di trasporto operi in modo sistematico e abituale, e restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'Organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il Viaggiatore potrà esercitare alternativamente i diritti di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi versati dal Viaggiatore e incassati dall'Organizzatore tramite l'agente di viaggio.
Art. 9. Responsabilità dell'Organizzatore e limiti del risarcimento
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.
L'agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. Esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore o a circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, prevedere o risolvere.
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio. L'Organizzatore non è inoltre responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi o terrestri.
Art. 10. Obbligo di assistenza
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non responsabile nei confronti del Viaggiatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
Art. 11. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art. 12. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti Autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.
Art. 13. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, le difformità e i vizi del pacchetto turistico devono essere contestati dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 n. 2 d. lgs. 111/95, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, all'atto del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Art. 14. Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari.
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
Art. 15. Disposizioni normative e condizioni di contratto
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. n. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4, 1° e 2° comma, art. 7, art. 8, art. 10 e art. 11. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno,ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98. La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
"Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all'ammontare di 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a L. 236.192.000 (al 30.6.98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal d. lgs. 111/95 e dalle condizioni generali di contratto".
[ Autorizzazione Regione Sardegna richiesta ]
